L'art. 20 Cost. è stato per anni definito come una norma "priva di fascino", punto di arrivo di un particolare momento storico, che il progetto costituzionale intendeva definitivamente superare. Esso è invece intriso di valenza nomo poietica, attraverso l'utilizzazione di termini densi di contenuto giuridico quali "fine di religione o di culto", "carattere ecclesiastico", "associazione", "istituzione" che costituiscono una chiara traccia per le generazioni che sono seguite e che seguiranno alla nascita della Carta. L'art. 20 Cost. assume le finalità religiose nella protezione costituzionale non solo tra i paradigmi delle grandi libertà ma anche nella loro operatività quotidiana. Esso si colloca tra la libertà religiosa dei singoli e gli ampi spazi di libertà delle confessioni religiose esprimendo verso le finalità ecclesiastiche un compiuto giudizio di meritevolezza di fronte all'ordinamento giuridico. L'art. 20 Cost. è, quindi, un prisma attraverso il quale osservare le dinamiche aggregative con finalità religiose nella attuale società interculturale e multireligiosa.